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INTERVENTO INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO A VENEZIA

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA AVVOCATI DI SAN DONA’, AVV. ALBERTO VIGANI, QUALE DELEGATO DELL’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

 

“Autorità,

Colleghi e Colleghe,

Signore e Signori,

ringrazio per l’invito e vi porto il saluto dell’Organismo Unitario della Avvocatura e del suo Presidente Avv. Mirella Casiello.

Il Paese chiede una giustizia veloce ed efficiente e, nonostante l’impegno profuso da Avvocati e Magistrati, siamo lontani dal raggiungimento di questo obbiettivo, la conseguenza del perdurare di questa situazione è la crescente sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti della nostra macchina giudiziaria.

E anche quest’anno è lungo l’elenco delle criticità, infatti anche considerando il parziale cambio di rotta di questi ultimi mesi con l’approvazione di provvedimenti che segnano una discontinuità dal passato, continua a mancare ancora un passaggio, il più importante: l’affermazione di un diverso metodo di lavoro che veda come protagonista nella cabina di regia delle politiche sulla giustizia, chi tutti i giorni opera nei Tribunali.

Avvocati e Magistrati hanno avuto relazioni discontinue, talvolta conflittuali, ora è giunto il momento di voltare pagina.

Oggi siamo qui, come tutti gli anni, ad analizzare lo stato dell’arte.

Il costante riferimento dei media alla lunghezza dei processi e alle pendenze arretrate, i moniti della Unione Europea, hanno indotto la classe politica ad interventi fino ad ora non organici, poco chiari, del tutto inidonei a sortire risultati concreti, la maggior parte dei quali -per non dire la totalità- è stata deliberata senza interpellare gli avvocati, che quotidianamente frequentano le aule dei tribunali e senza tenere in alcun conto l’effetto domino che ogni modifica normativa genera nel quadro generale.

In questo contesto confuso ed emergenziale, Governo e Parlamento (il riferimento non è solo a quello attuale) hanno scelto, spesso, scorciatoie “populiste” e, condizionati dall’opinione pubblica, hanno contrapposto gli interessi dei cittadini con quelli delle imprese, con una costante e preoccupante attenzione del legislatore a interventi volti a costituire corsie preferenziali per queste ultime.

La conseguenza di queste “(contro)riforme” è quella di una una giustizia di serie B per le donne e gli uomini di questo Paese, con più sbarramenti al libero accesso alla giurisdizione che tutele, e con meno qualità. Lo dimostrano i cospicui aumenti del contributo unificato.

Consentiteci un inciso, l’Avvocatura, che si è sempre opposta agli aumenti delle spese di giustizia, torna anche in questa sede a chiedere che le risorse che si generano nel comparto siano destinate ad investimenti per la modernizzazione delle strutture, l’implementazione della sicurezza degli Uffici Giudiziari e per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo del Processo Telematico.

Ma ritorniamo alla questione centrale: assistiamo sempre più frequentemente a pesanti interventi del MEF, oltre ogni sua specifica funzione, ricordiamo in tal senso l’intervista dell’attuale ministro dell’economia che lamentava come la Corte Costituzionale non considerasse le conseguenze economiche delle proprie pronunce.

In Italia si sta teorizzando, di fatto, la subordinazione del diritto, e quindi dei diritti, alle ragioni dell’economia. Un principio inaccettabile che mina le basi stesse della nostra Costituzione. In questi anni questa corrente di pensiero (insieme alla scarsa disponibilità di risorse finanziarie) ha creato il terreno fertile affinché si spingesse verso forme di risoluzione delle controversie extragiudiziali: molti i provvedimenti in questa direzione, ma anche in questo caso le scelte governative mancano di una complessiva elaborazione e di una proposta effettivamente centrata sulla professionalità dell’avvocato, che consenta di percorrere strade alternative a quella statale, ma di medesima qualità. L’avvocatura è disponibile a misurarsi su questo terreno, ma partendo dal proprio ruolo costituzionale e dalla conseguente centralità nel sistema-giustizia, con pari dignità dei magistrati, investendo la propria professionalità anche fuori dal processo concorrendo alla funzione giurisdizionale.

L’abbiamo definita, appunto, “giurisdizione forense”, ma questa non deve essere appannaggio solo dei più abbienti: è necessario che anche le fasce dei cittadini in difficoltà possano godere di tutela rapida e di qualità, garantendo loro il patrocinio a spese dello Stato. E in questa direzione l’OUA si è adoperato promuovendo un disegno di legge, i cui principi sono stati recepiti nell’ultima legge di stabilità.

Su questo terreno, un altro banco di prova è l’elaborazione di un intervento organico e condiviso sul processo civile, non basato su ulteriori filtri ai danni dei cittadini. In questo senso, come rappresentanza dell’Avvocatura, abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti al ddl delega “Berruti” per correggere alcuni aspetti di un provvedimento che ha appunto un peccato originale, rischia di essere ancora una volta parziale e che, oltretutto, presenta alcune criticità, tra le quali, non si può non segnalare la mancata istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, con il superamento degli attuali tribunali per i minorenni.

Un breve accenno alla magistratura onoraria, un settore che supporta una parte importante del contenzioso e che è in piena mobilitazione e protesta, per sollecitare un intervento urgente del legislatore, al fine di garantire a chi decide di percorrere questa strada professionale diritti e tutele adeguati, ma anche rigidi controlli di qualità con la partecipazione dell’Avvocatura.

In tema di compensi,  chiediamo che, al momento della liquidazione degli onorari, i Magistrati tengano conto della professionalità  degli Avvocati: il nostro lavoro, al pari di qualsiasi altro, deve essere remunerato in maniera dignitosa, come prevede l’art. 36 della nostra Carta Costituzionale

Quanto poi alla giustizia penale.

E’ necessario e non più rinviabile riaffermare adeguatamente il principio del giusto processo: i giudizi devono poter essere celeri tanto da potere arrivare ad una sentenza che tuteli sia le aspettative della vittima che il diritto dell’imputato a vedersi riconoscere in tempi ragionevoli colpevole o innocente e a scontare la pena nell’immediatezza del fatto di reato, evitando carcerazioni o restrizioni della libertà personale a soggetti che, nelle more del processo, si sono ravveduti.

E’ necessario altresì ripensare, con tutti gli operatori, il ruolo stesso del carcere e del recupero sociale, affrontando nel contempo la domanda di sicurezza che viene dai cittadini diffondendo il concetto che detenzione in carcere non è sinonimo di sicurezza e che vanno quindi incentivate le misure alternative alla detenzione, dandosi così piena attuazione al dettato dell’art. 27 Cost.”

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Staff Camera Avvocati

CIRCOLARE COMMISSIONE INFORMATICA ORDINE AVVOCATI DI VENEZIA

Riportiamo di seguito interessante Circolare Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Venezia del 01/09/2015.

Francesco Pavan

Segreteria Camera Avvocati di San Donà

PCT: COSA CAMBIA DOPO LA L. 132/2015

Sintesi delle principali modifiche in tema di PCT apportate dalla Legge di conversione N. 132/2015 del D.L. 83/2015 pubblicata in G.U. N. 192 del 20 agosto 2015:

1. Processo Amministrativo telematico: confermato lo slittamento al 1 gennaio 2016;

2. Deposito degli atti introduttivi: è confermata l’ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi in Tribunale e in Corte d’Appello dal 30 giugno 2015;

3. Precisazioni in materia esecutiva: viene inserito nell’art. 16 bis c. 2 d.l. n. 179/2012, il disposto per cui «Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis e dall’articolo 16-decies»

4. Precisazioni sulla redazione degli atti con l’art. 16 bis comma comma 9 octies per cui gli atti dei difensori ed i provvedimenti del giudice depositati telematicamente devono essere redatti in modo sintetico;

5. Potere di attestazione ex art 16 bis, comma 9 bis il difensore che deposita telematicamente ha potere di autentica delle copie informatiche e per immagine presenti nel fascicolo informatico, nonché delle copie trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche.
Quindi è possibile scegliere se estrarre l’atto o il provvedimento del giudice di cui attestare la conformità dal fascicolo informatico o dall’eventuale comunicazione di cancelleria ricevuta a mezzo PEC.

6. Potere di attestazione ex art 16 decies: il difensore che deposita telematicamente ha potere/dovere di attestare la conformità all’originale o alla copia conforme detenuta della copia informatica depositata di tutti gli atti processuali di parte (anche per immagine) e dei provvedimenti del giudice su formato analogico (cartacei). La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.
Nota: la norma pur ampliando il potere di attestazione di cui al d.l. 83/15 (concernente solo gli atti notificati) non è estesa ai documenti (es. depositando un atto introduttivo in sede di appello non si potranno prudenzialmente depositare in forma telematica i documenti del fascicolo di primo grado)
7. Potere di attestazione ex art 16 undecies la norma riformata precisa che nel deposito delle copie informatiche “quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. […]L’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.
La nuova norma:
– elimina il riferimento agli elementi identificativi (hash) ma, per l’attestazione su foglio separato, rinvia a future “specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia” (DGSIA);
– in attesa dell’emanazione di dette “specifiche tecniche” si potrà attestare la conformità delle copie informatiche da depositare esclusivamente all’interno del documento informatico (es. per il caso di deposito telematico nelle procedure esecutive o deposito telematico di atti notificati in forma analogica);
– per le copie da notificare a mezzo pec, la norma specifica che le copie dovranno essere munite di attestazione contenuta nella relata di notifica. Anche per la notifica, quindi, fino all’emanazione delle specifiche non sarà possibile notificare a mezzo PEC copie informatiche di documenti formati in origine su supporto cartaceo (ad es. copia di un d.i. munito di formula esecutiva).
– resta possibile la notifica a mezzo pec di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, purchè si estragga il duplicato informatico estratto dal fascicolo informatico (equivalente per sua natura all’originale vero e proprio) e non la copia informatica, senza necessità di autentica.

8. Notifica a mezzo pec ex art. 16 undecies comma 3 bis quando attesta la conformità di un
atto l’avvocato si considera pubblico ufficiale.