CONVEGNO: LE NOTIFICHE A MEZZO PEC – 21 aprile 2017

CONVEGNO: LE NOTIFICHE A MEZZO PEC

Lo stato dell’arte: notificazione, deposito telematico, conservazione

NOTIFICHE A MEZZO PEC
Camera Avvocati San Donà di Piave

Best Western Park Hotel Continental – Via XIII Martiri, San Donà di Piave

21 APRILE 2017 – ore 15:00 – 19.00

  • La normativa sulle notifiche a mezzo PEC: principi e regole di base
  • La predisposizione degli atti da notificare a mezzo PEC: originali, copie informatiche e duplicati
  • La ricerca dell’indirizzo PEC del destinatario: i pubblici elenchi
  • La predisposizione della relata di notifica: contenuto minimo e contenuti eventuali
  • La prova della notifica: deposito telematico e cartaceo

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100 POSTI COMPLESSIVI – 60 posti riservati agli iscritti al Calendario Formativo 2017 della Camera Avvocati di San Donà di Piave.

Per i restanti 40 posti, iscrizioni via email all’indirizzo camera[@]avvocati.venezia.it

Convegno 2017.04.21 San Donà

CONVEGNO: LE INDAGINI DIFENSIVE – 24 marzo 2017

Logo105LE INDAGINI DIFENSIVE

Riparte la formazione della Camera Avvocati di San Donà di Piave il 24 marzo 2017.

Il primo evento formativo si terrà all’Hotel Continental dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il tema trattato sarà quello delle indagini difensive, ovvero quel complesso di poteri di investigazione attiva attribuiti al difensore ed ai suoi ausiliari nell’ambito del procedimento penale.

Dopo oltre tre lustri di applicazione e di interpretazioni della normativa introdotta con la l. n. 397 del 07.12.2000, è possibile formulare un bilancio: può dirsi raggiunta una reale parità tra accusa e difesa? Come e quando si introducono in giudizio, e come vengono valutate le risultanze delle investigazioni difensive?

L’argomento è sicuramente stimolante per la varietà di problematiche sulle quali dottrina e giurisprudenza si sono confrontate nel corso degli anni, oltre che per i risvolti deontologici che riguardano il difensore.

Il percorso che deve condurre quest’ultimo ad essere sempre più protagonista del processo penale, uscendo dalla scomoda posizione di una difesa meramente passiva per essere sempre più soggetto attivo e propositivo, passa inevitabilmente attraverso una piena conoscenza degli strumenti a disposizione e del loro corretto utilizzo.

 

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Relatori di questo primo incontro saranno il dott. David Calabria (G.I.P. presso il Tribunale di Venezia) e l’avv. Federica Bassetto (penalista del Foro di Venezia); introduce e modera l’avv. Stefano Bruno Ferraro (del foro di Venezia).

Questo evento è organizzato in collaborazione con Movimento Forense ed è il primo del calendario formativo 2017 che la Camera Avvocati di San Donà organizza per garantire, con almeno 8 incontri da Marzo a Dicembre di quest’anno, la possibilità di raccogliere il numero annuale minimo di crediti formativi previsti dalla normativa vigente.

Il programma è già stato inviato al COA di Venezia per l’accreditamento dei singoli incontri, e non appena ottenuto il nulla osta provvederemo ad pubblicare il programma dettagliato e le indicazioni per l’iscrizione all’intero corso, che saranno immutate rispetto a quelle dell’anno 2016.

Per iscriversi all’intero corso scirvere a  camera@avvocati.venezia.it
Il Presidente
Avv. Alberto Vigani

SCIOPERO PENALISTI: dal 20 al 24 marzo 2017

Comunicato UCPI:

La Politica si accinge alla gravissima scelta di porre la fiducia sul voto parlamentare del DDL sul processo penale. Di fronte a tale dichiarata intenzione occorre ribadire come né il processo, né i diritti dei cittadini possono essere merce di scambio di alcuna contesa di potere, e tanto meno ostaggio di conflitti di natura elettorale, e appare altresì necessario scongiurare una gravissima compressione del dibattito democratico. Pertanto, l’Unione delle Camere Penali Italiane delibera l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 marzo 2017, invitando le Camere Penali territoriali ad organizzare in tali giorni manifestazioni ed eventi dedicati ai temi della riforma del processo penale indicati nella Delibera, indicendo in Roma una  manifestazione nazionale per il giorno 22 marzo 2017, riservandosi di adottare ogni ulteriore iniziativa a difesa del processo e dei diritti e delle garanzie di tutti i cittadini.

ARRIVA LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

GdP
GdP

NUOVA LEGGE X LA MAGISTRATURA ONORARIA: GIUDICE DI PACE DI SAN DONA’

Approvata ieri alla camera dei Deputati la riforma dei giudici onorari che riguarda anche il GdP di San Donà di Piave.

ECCO UNA SCHEDA RIASSUNTIVA: IL PROVVEDIMENTO IN PILLOLE

Statuto unico del giudice onorario, ampliamento delle competenze, riordino di ruoli e funzioni. L’aula della Camera ha approvato in via definitiva la delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria. Ecco, in sintesi, le principali novità.

Unificazione magistrati onorari. Cade la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale, ci sarà un’unica figura di giudice onorario, denominato giudice onorario di pace (gop), inserito in un solo ufficio giudiziario. I magistrati requirenti onorari confluiranno invece nelle procure della Repubblica in una specifica articolazione (ufficio dei vice procuratori onorari). Novità anche in merito all’accesso: per la nomina basterà la sola laurea in giurisprudenza, ma stop all’ingresso di chi è già in pensione. Vengono poi ridefiniti il requisito dell’età (dai 27 ai 60 anni), i titoli preferenziali e il procedimento di nomina che ora spetterà alla sezione autonoma della magistratura onoraria (che va istituita) del Consiglio giudiziario.

Incarichi più brevi. La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta (per chi è già in servizio il limite massimo resta quello di quattro quadrienni). Lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per due mandati sarà titolo preferenziale nei concorsi per la pubblica amministrazione. Per i primi due anni i gop saranno impiegati presso l’ufficio del processo e nel corso dell’incarico avranno l’obbligo della formazione professionale. Si procede infine al riordino complessivo dei casi di incompatibilità (con una stretta sull’incompatibilità familiare) e all’individuazione degli illeciti disciplinari. Quanto all’indennità, sarà composta da una parte fissa e una variabile.

Riorganizzazione ufficio giudice di pace. L’ufficio del gop perde l’attuale autonomia funzionale e organizzativa, sarà infatti il presidente del tribunale a coordinarlo provvedendo alla gestione del personale di magistratura e amministrativo. Il presidente del tribunale predisporrà tabelle di organizzazione dell’ufficio onorario e le cause saranno assegnate ai gop sulla base dei criteri stabiliti in sede tabellare.

Ampliamento competenze. Aumentano le competenze dei giudici onorari. Sul fronte civile, al gop saranno attribuite le cause condominiali, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose in possesso di terzi (con l’obbligo però di seguire le direttive di un giudice togato) e i procedimenti meno complessi in materia di successioni e comunione. La competenza per valore viene estesa fino a 30 mila euro e per gli incidenti stradali fino a 50 mila euro. Il giudice di pace avrà poi la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro. Sul piano della competenza penale, saranno attribuite nuove fattispecie di reato quali minaccia (salvo vi siano aggravanti) e furto perseguibile a querela, abbandono di animali e contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette, commercio e vendita di fitofarmaci e rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine.

Giudici onorari nei collegi giudicanti. I giudici onorari dopo due anni di incarico, in casi eccezionali e contingenti e in presenza di specifici presupposti (scoperture di organico e ) potranno essere componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Sarà anche possibile, in ipotesi tassative, applicare i gop nella trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, con l’eccezione però dei procedimenti cautelari e possessori in materia civile e nelle controversie di lavoro e previdenza e in campo penale delle funzioni di gip e gup e per qualsiasi procedimento che non consenta la citazione diretta.

INTERVENTO INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO A VENEZIA

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA AVVOCATI DI SAN DONA’, AVV. ALBERTO VIGANI, QUALE DELEGATO DELL’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

 

“Autorità,

Colleghi e Colleghe,

Signore e Signori,

ringrazio per l’invito e vi porto il saluto dell’Organismo Unitario della Avvocatura e del suo Presidente Avv. Mirella Casiello.

Il Paese chiede una giustizia veloce ed efficiente e, nonostante l’impegno profuso da Avvocati e Magistrati, siamo lontani dal raggiungimento di questo obbiettivo, la conseguenza del perdurare di questa situazione è la crescente sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti della nostra macchina giudiziaria.

E anche quest’anno è lungo l’elenco delle criticità, infatti anche considerando il parziale cambio di rotta di questi ultimi mesi con l’approvazione di provvedimenti che segnano una discontinuità dal passato, continua a mancare ancora un passaggio, il più importante: l’affermazione di un diverso metodo di lavoro che veda come protagonista nella cabina di regia delle politiche sulla giustizia, chi tutti i giorni opera nei Tribunali.

Avvocati e Magistrati hanno avuto relazioni discontinue, talvolta conflittuali, ora è giunto il momento di voltare pagina.

Oggi siamo qui, come tutti gli anni, ad analizzare lo stato dell’arte.

Il costante riferimento dei media alla lunghezza dei processi e alle pendenze arretrate, i moniti della Unione Europea, hanno indotto la classe politica ad interventi fino ad ora non organici, poco chiari, del tutto inidonei a sortire risultati concreti, la maggior parte dei quali -per non dire la totalità- è stata deliberata senza interpellare gli avvocati, che quotidianamente frequentano le aule dei tribunali e senza tenere in alcun conto l’effetto domino che ogni modifica normativa genera nel quadro generale.

In questo contesto confuso ed emergenziale, Governo e Parlamento (il riferimento non è solo a quello attuale) hanno scelto, spesso, scorciatoie “populiste” e, condizionati dall’opinione pubblica, hanno contrapposto gli interessi dei cittadini con quelli delle imprese, con una costante e preoccupante attenzione del legislatore a interventi volti a costituire corsie preferenziali per queste ultime.

La conseguenza di queste “(contro)riforme” è quella di una una giustizia di serie B per le donne e gli uomini di questo Paese, con più sbarramenti al libero accesso alla giurisdizione che tutele, e con meno qualità. Lo dimostrano i cospicui aumenti del contributo unificato.

Consentiteci un inciso, l’Avvocatura, che si è sempre opposta agli aumenti delle spese di giustizia, torna anche in questa sede a chiedere che le risorse che si generano nel comparto siano destinate ad investimenti per la modernizzazione delle strutture, l’implementazione della sicurezza degli Uffici Giudiziari e per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo del Processo Telematico.

Ma ritorniamo alla questione centrale: assistiamo sempre più frequentemente a pesanti interventi del MEF, oltre ogni sua specifica funzione, ricordiamo in tal senso l’intervista dell’attuale ministro dell’economia che lamentava come la Corte Costituzionale non considerasse le conseguenze economiche delle proprie pronunce.

In Italia si sta teorizzando, di fatto, la subordinazione del diritto, e quindi dei diritti, alle ragioni dell’economia. Un principio inaccettabile che mina le basi stesse della nostra Costituzione. In questi anni questa corrente di pensiero (insieme alla scarsa disponibilità di risorse finanziarie) ha creato il terreno fertile affinché si spingesse verso forme di risoluzione delle controversie extragiudiziali: molti i provvedimenti in questa direzione, ma anche in questo caso le scelte governative mancano di una complessiva elaborazione e di una proposta effettivamente centrata sulla professionalità dell’avvocato, che consenta di percorrere strade alternative a quella statale, ma di medesima qualità. L’avvocatura è disponibile a misurarsi su questo terreno, ma partendo dal proprio ruolo costituzionale e dalla conseguente centralità nel sistema-giustizia, con pari dignità dei magistrati, investendo la propria professionalità anche fuori dal processo concorrendo alla funzione giurisdizionale.

L’abbiamo definita, appunto, “giurisdizione forense”, ma questa non deve essere appannaggio solo dei più abbienti: è necessario che anche le fasce dei cittadini in difficoltà possano godere di tutela rapida e di qualità, garantendo loro il patrocinio a spese dello Stato. E in questa direzione l’OUA si è adoperato promuovendo un disegno di legge, i cui principi sono stati recepiti nell’ultima legge di stabilità.

Su questo terreno, un altro banco di prova è l’elaborazione di un intervento organico e condiviso sul processo civile, non basato su ulteriori filtri ai danni dei cittadini. In questo senso, come rappresentanza dell’Avvocatura, abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti al ddl delega “Berruti” per correggere alcuni aspetti di un provvedimento che ha appunto un peccato originale, rischia di essere ancora una volta parziale e che, oltretutto, presenta alcune criticità, tra le quali, non si può non segnalare la mancata istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, con il superamento degli attuali tribunali per i minorenni.

Un breve accenno alla magistratura onoraria, un settore che supporta una parte importante del contenzioso e che è in piena mobilitazione e protesta, per sollecitare un intervento urgente del legislatore, al fine di garantire a chi decide di percorrere questa strada professionale diritti e tutele adeguati, ma anche rigidi controlli di qualità con la partecipazione dell’Avvocatura.

In tema di compensi,  chiediamo che, al momento della liquidazione degli onorari, i Magistrati tengano conto della professionalità  degli Avvocati: il nostro lavoro, al pari di qualsiasi altro, deve essere remunerato in maniera dignitosa, come prevede l’art. 36 della nostra Carta Costituzionale

Quanto poi alla giustizia penale.

E’ necessario e non più rinviabile riaffermare adeguatamente il principio del giusto processo: i giudizi devono poter essere celeri tanto da potere arrivare ad una sentenza che tuteli sia le aspettative della vittima che il diritto dell’imputato a vedersi riconoscere in tempi ragionevoli colpevole o innocente e a scontare la pena nell’immediatezza del fatto di reato, evitando carcerazioni o restrizioni della libertà personale a soggetti che, nelle more del processo, si sono ravveduti.

E’ necessario altresì ripensare, con tutti gli operatori, il ruolo stesso del carcere e del recupero sociale, affrontando nel contempo la domanda di sicurezza che viene dai cittadini diffondendo il concetto che detenzione in carcere non è sinonimo di sicurezza e che vanno quindi incentivate le misure alternative alla detenzione, dandosi così piena attuazione al dettato dell’art. 27 Cost.”

GRATUITO PATROCINIO

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

Benvenuti nella sezione “Patrocinio a spese dello Stato”.

Sportello c/o Ordine Avvocati Venezia

Santa Croce, 430
Gratuito Patrocinio 
e Difese d'Ufficio
C/O Cittadella della Giustizia 
Telefono 0412413283
Fax  0412414933

Orari di apertura al pubblico Temporaneamente dal 23/11/2015 al 26/02/2016:  Mercoledì dalle ore 09:30 alle 12:30.

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Staff Camera Avvocati

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI LEGALI

Cari Colleghi ,
la Camera Avvocati di San Donà, in collaborazione con MF venezia,  organizza un evento formativo dal titolo:
“ La normativa antiriciclaggio e i controlli della guardia di finanza negli studi legali”.
L’incontro si terrà Venerdì 25 settembre 2015 ad ore 15.30 presso Best Western Hotel Quid – via Terraglio 15 Mestre.
L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e da diritto a tre crediti di cui uno in materia deontologica e due in materia civile.
Con il nuovo delitto di auto-riciclaggio e le recenti indicazioni operative delineate dalla IV Direttiva antiriciclaggio, l’organizzare degli Studi Legali, per la prevenzione del rischio di riciclaggio, dovrà assumere nuovi scenari.
Con l’incontro in programma faremo il punto dei vari obblighi con particolare riferimento alle ispezioni della Guardia di Finanza e alle recentissime indicazioni sul segreto professionale.
Convegno Camera Avvocati
Convegno Camera Avvocati
Programma Convegno Camera
Programma Convegno Camera
Un cordiale saluto.
Avv. Alberto Vigani

CIRCOLARE COMMISSIONE INFORMATICA ORDINE AVVOCATI DI VENEZIA

Riportiamo di seguito interessante Circolare Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Venezia del 01/09/2015.

Francesco Pavan

Segreteria Camera Avvocati di San Donà

PCT: COSA CAMBIA DOPO LA L. 132/2015

Sintesi delle principali modifiche in tema di PCT apportate dalla Legge di conversione N. 132/2015 del D.L. 83/2015 pubblicata in G.U. N. 192 del 20 agosto 2015:

1. Processo Amministrativo telematico: confermato lo slittamento al 1 gennaio 2016;

2. Deposito degli atti introduttivi: è confermata l’ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi in Tribunale e in Corte d’Appello dal 30 giugno 2015;

3. Precisazioni in materia esecutiva: viene inserito nell’art. 16 bis c. 2 d.l. n. 179/2012, il disposto per cui «Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis e dall’articolo 16-decies»

4. Precisazioni sulla redazione degli atti con l’art. 16 bis comma comma 9 octies per cui gli atti dei difensori ed i provvedimenti del giudice depositati telematicamente devono essere redatti in modo sintetico;

5. Potere di attestazione ex art 16 bis, comma 9 bis il difensore che deposita telematicamente ha potere di autentica delle copie informatiche e per immagine presenti nel fascicolo informatico, nonché delle copie trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche.
Quindi è possibile scegliere se estrarre l’atto o il provvedimento del giudice di cui attestare la conformità dal fascicolo informatico o dall’eventuale comunicazione di cancelleria ricevuta a mezzo PEC.

6. Potere di attestazione ex art 16 decies: il difensore che deposita telematicamente ha potere/dovere di attestare la conformità all’originale o alla copia conforme detenuta della copia informatica depositata di tutti gli atti processuali di parte (anche per immagine) e dei provvedimenti del giudice su formato analogico (cartacei). La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.
Nota: la norma pur ampliando il potere di attestazione di cui al d.l. 83/15 (concernente solo gli atti notificati) non è estesa ai documenti (es. depositando un atto introduttivo in sede di appello non si potranno prudenzialmente depositare in forma telematica i documenti del fascicolo di primo grado)
7. Potere di attestazione ex art 16 undecies la norma riformata precisa che nel deposito delle copie informatiche “quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. […]L’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.
La nuova norma:
– elimina il riferimento agli elementi identificativi (hash) ma, per l’attestazione su foglio separato, rinvia a future “specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia” (DGSIA);
– in attesa dell’emanazione di dette “specifiche tecniche” si potrà attestare la conformità delle copie informatiche da depositare esclusivamente all’interno del documento informatico (es. per il caso di deposito telematico nelle procedure esecutive o deposito telematico di atti notificati in forma analogica);
– per le copie da notificare a mezzo pec, la norma specifica che le copie dovranno essere munite di attestazione contenuta nella relata di notifica. Anche per la notifica, quindi, fino all’emanazione delle specifiche non sarà possibile notificare a mezzo PEC copie informatiche di documenti formati in origine su supporto cartaceo (ad es. copia di un d.i. munito di formula esecutiva).
– resta possibile la notifica a mezzo pec di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, purchè si estragga il duplicato informatico estratto dal fascicolo informatico (equivalente per sua natura all’originale vero e proprio) e non la copia informatica, senza necessità di autentica.

8. Notifica a mezzo pec ex art. 16 undecies comma 3 bis quando attesta la conformità di un
atto l’avvocato si considera pubblico ufficiale.