CIRCOLARE COMMISSIONE INFORMATICA ORDINE AVVOCATI DI VENEZIA

Riportiamo di seguito interessante Circolare Commissione Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Venezia del 01/09/2015.

Francesco Pavan

Segreteria Camera Avvocati di San Donà

PCT: COSA CAMBIA DOPO LA L. 132/2015

Sintesi delle principali modifiche in tema di PCT apportate dalla Legge di conversione N. 132/2015 del D.L. 83/2015 pubblicata in G.U. N. 192 del 20 agosto 2015:

1. Processo Amministrativo telematico: confermato lo slittamento al 1 gennaio 2016;

2. Deposito degli atti introduttivi: è confermata l’ammissibilità del deposito telematico degli atti introduttivi in Tribunale e in Corte d’Appello dal 30 giugno 2015;

3. Precisazioni in materia esecutiva: viene inserito nell’art. 16 bis c. 2 d.l. n. 179/2012, il disposto per cui «Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis e dall’articolo 16-decies»

4. Precisazioni sulla redazione degli atti con l’art. 16 bis comma comma 9 octies per cui gli atti dei difensori ed i provvedimenti del giudice depositati telematicamente devono essere redatti in modo sintetico;

5. Potere di attestazione ex art 16 bis, comma 9 bis il difensore che deposita telematicamente ha potere di autentica delle copie informatiche e per immagine presenti nel fascicolo informatico, nonché delle copie trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche.
Quindi è possibile scegliere se estrarre l’atto o il provvedimento del giudice di cui attestare la conformità dal fascicolo informatico o dall’eventuale comunicazione di cancelleria ricevuta a mezzo PEC.

6. Potere di attestazione ex art 16 decies: il difensore che deposita telematicamente ha potere/dovere di attestare la conformità all’originale o alla copia conforme detenuta della copia informatica depositata di tutti gli atti processuali di parte (anche per immagine) e dei provvedimenti del giudice su formato analogico (cartacei). La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.
Nota: la norma pur ampliando il potere di attestazione di cui al d.l. 83/15 (concernente solo gli atti notificati) non è estesa ai documenti (es. depositando un atto introduttivo in sede di appello non si potranno prudenzialmente depositare in forma telematica i documenti del fascicolo di primo grado)
7. Potere di attestazione ex art 16 undecies la norma riformata precisa che nel deposito delle copie informatiche “quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. […]L’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.
La nuova norma:
– elimina il riferimento agli elementi identificativi (hash) ma, per l’attestazione su foglio separato, rinvia a future “specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia” (DGSIA);
– in attesa dell’emanazione di dette “specifiche tecniche” si potrà attestare la conformità delle copie informatiche da depositare esclusivamente all’interno del documento informatico (es. per il caso di deposito telematico nelle procedure esecutive o deposito telematico di atti notificati in forma analogica);
– per le copie da notificare a mezzo pec, la norma specifica che le copie dovranno essere munite di attestazione contenuta nella relata di notifica. Anche per la notifica, quindi, fino all’emanazione delle specifiche non sarà possibile notificare a mezzo PEC copie informatiche di documenti formati in origine su supporto cartaceo (ad es. copia di un d.i. munito di formula esecutiva).
– resta possibile la notifica a mezzo pec di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, purchè si estragga il duplicato informatico estratto dal fascicolo informatico (equivalente per sua natura all’originale vero e proprio) e non la copia informatica, senza necessità di autentica.

8. Notifica a mezzo pec ex art. 16 undecies comma 3 bis quando attesta la conformità di un
atto l’avvocato si considera pubblico ufficiale.