Camera Avvocati San Donà di Piave - Tribunale di San Donà di Piave - Venezia

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Corso di Formazione 2011/2012

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Parte la Formazione 2011/2012 della Camera Avvocati di San Donà di Piave

Formazione professionale 2011/2012 organizzato dalla Camera Avvocati di San Donà di Piave.

Si tratta, come potrete vedere leggendo la locandina di presentazione qui sotto riportata, di un piano articolato che prevede sia lezioni di diritto sostanziale che lezioni di deontologia forense.

Il piano è già stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Venezia che ha concesso alla camera di poter riservare ai propri soci 40 posti.

Il numero massimo di partecipanti è limitato a 60 e non potrà in alcun modo essere derogato. Sono ancora disponibili alcuni posti.

Si potrà partecipare previa iscrizione inviando una mail al seguente indirizzo camera [@]avvocati.venezia.it

 

Corso di Formazione 2011/2012

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 20 Ottobre 2011 16:32 )
 

Come avviare la procedura di mediazione a San Donà di Piave

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Parte la mediazione a San Donà di Piave

E' operativo un protocollo fra Ordine Avvocati e Camera Arbitrale Veneziana per l'avvio delle procedure di mediazione in via decentrata con l'ausilio dell'organismo di mediazione camerale.

Per avviare la procedura è necessario depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale, o presso una delle sedi decentrate sotto riportate (fra cui San Donà di Piave), la domanda compilando l’apposito modulo.

Nel caso in cui vi siano più parti convenute è possibile integrare il modulo nella sezione uno dello stesso.

E’ disponibile anche un apposito modulo in caso di domanda congiunta. Contestualmente al deposito dovranno essere versate le spese di avvio di euro 48,00 (iva inclusa).

Il pagamento potrà essere effettuato:

  1.  in contanti solo presso la sede di Venezia;
  2. a mezzo bonifico bancario da effettuare alle seguenti coordinate:
codice IBAN: IT68 F 06345 02000 07400616760S
c/c 07400616760S, CIN F ABI 06345 CAB 02000
Banca: Cassa di Risparmio di Venezia
intestato a Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia
Nella causale di pagamento dovranno essere indicate le generalità di chi attiva la procedura.

 

Copia dell’attestazione di bonifico dovrà essere allegata alla domanda.

I depositi relativi alle procedure di mediazione possono essere effettuati:

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Ultimo aggiornamento ( Venerdì 15 Aprile 2011 09:54 )
 

Esdebitazione del fallito

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Il Tribunale di Venezia decreta l'esdebitazione del fallito nonostante il parere sfavorevole del Curatore e del Comitato dei Creditori.

L'art. 142 LF, come noto, consente al fallito, entro un anno dalla chiusura del fallimento, di ottenere un decreto che sancisca l'inesigibilità dei crediti concorsuali residui.

La norma prevede, infatti, tra gli altri requisiti che siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori concorsuali.

Ciò significa, letteralmente, che è sufficiente il pagamento anche solo in parte di  un solo  creditore privilegiato e nessun creditore chirografario per avere diritto, rispettando anche gli altri requisiti, all'esdebitazione.

Il legislatore, in altri termini, ha voluto cancellare la infamante condizione cui sono stati sottoposti per anni i debitori falliti che così possono ritornare in bonis.

Sembra, tuttavia, che alcuni curatori fallimentari non la pensino così.

Il caso in esame, infatti, prende lo spunto da un parere sfavorevole da parte del curatore fallimentare e del comitato dei creditori che sostenevano che per avere diritto all'esdebitazione il fallimento avrebbe dovuto soddisfare almeno in parte i creditori chirografari.

Non vi è chi non veda che una simile interpretazione della norma è fuorviante ed errata: per soddisfare almeno in parte i  creditori chirografari è giocoforza necessario soddisfare per intero i creditori privilegiati. E ciò non la norma non dice. Pare quindi che questa posizione sia contra legem e ingiustificatamente sanzionatoria.

Il Tribunale di Venezia accogliendo le tesi difensive del fallito e nonostante il parere negativo del curatore e del comitato dei creditori ha infatti chiaramente sancito che "è sufficiente pagare anche solo in parte i creditori privilegiati e nessuno dei chirografari"  per ottenere l'esdebitazione.

avv. Victor Rampazzo

 

Ultimo aggiornamento ( Domenica 19 Settembre 2010 18:30 )
 

Rinvio alle S.U. per difetto di giurisdizione

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Si segnala alla Vs. attenzione una interessante ordinanza del Giudice Monocratico di San Donà di Piave, il quale ha sollevato questione di giurisdizione in merito ad una vicenda ad esso devoluta, dopo una sentenza della Commissione tributaria veneziana che aveva affermato a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice tributario.
 
Il Giudice sandonatese, dott. Viviana Mele, muove dalla pronuncia della Corte Costituzionale, che con sent. n° 130/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2 l. 546/1992, disciplinante la competenza delle Commissioni tributarie, nella parte in cui assegna alle medesime indiscriminatamente tutta la materia delle sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari (quale è l’AAMS); la Corte ha infatti ritenuto che la giurisdizione della Commissioni tributarie possa sussistere solo in presenza di sanzioni correlate a disposizioni di natura tributaria, e non in base alla natura del soggetto che le irroga.
 
Non va dimenticato, infatti, che la sopravvivenza delle Commissioni tributarie nel nostro ordinamento dipende dalla loro preesistenza alla Costituzione, ed è compatibile con l'art. 102 Cost. - che sancisce il divieto della creazione di nuovi giudici speciali - solo a condizione che le funzioni giurisdizionali delle Commissioni siano connesse a quelle storicamente espletate dalle stesse; tali funzioni possono essere pertanto aggiornate dal legislatore, ma non snaturate.
 
L'ordinanza merita di essere segnalata anche perché essa rappresenta una delle prima applicazioni dell'art. 59 della legge 69/2009, che consente al giudice di sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione avanti il Supremo collegio a Sezioni unite.
Nel caso di specie il Giudice monocratico, ritenendo che le sanzioni in contestazione siano connesse a disposizioni di natura impositiva-tributaria, preso atto che la Commisisone tributaria ha declinato la propria giurisdizione ha ritenuto di rimettere la questione alla Corte di cassazione, affinché risolva il contrasto giurisprudenziale.

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Ultimo aggiornamento ( Sabato 15 Maggio 2010 16:03 )
 

Gratuito Patrocinio

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Il gratuito patrocinio è concepito come una conquista di civiltà giuridica: per offrire un aiuto all'accesso all'assistenza legale gratuita è stata pubblicata la Guida Breve all'Ammissione al Gratuito Patrocinio che è scaricabile da www.avvocatogratis.com 

Gratuito patrocinio e tutela delle fasce deboli, il binomio è spesso una contraddizione di stato, perchè l’istituto del gratuito patrocinio è stato sinora scarsamente promosso dalle medesime istituzioni, che lo hanno reso di lenta attuazione e scarsa divulgazione, tanto da essere utilizzato da una percentuale inverosimilmente bassa di cittadini aventi diritto.

Appunto per consentire un supporto all'ammissione al gratuito patrocinio a tutti coloro che ne hanno diritto lo Staff di www.avvocatogratis.com cura e gestisce l'omonimo blog dove si può trovare tutto quello che serve per orientarsi nella materia.

Il sito è qualcosa di dinamico e vivo che mette a disposizione dell'utenza sia i riferimenti normativi che servizi, recensioni e commenti su singole tematiche processuali di grande diffusione ed interesse: è così possibile reperire sia il testo integrale della legge sul patrocinio a spese dello stato che un fac-simile della domanda di ammissione al patrocinio sia in sede penale sia in sede civile, per procedimenti civili amministrativi e contabili e una Guida in e-book con le risposte alle domande più soventi.

Si può così scaricare gratuitamente dal sito la "Guida breve all'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato", ovvero un prontuario in e-book free che illustra la disciplina dell'istituto con tutte le istruzioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Per il download clicca sul link sottostante:

Al fine di garantire la massima conoscenza dell'istituto del gratuito patrocinio la pubblicazione è rilasciata in Creative Commons. In questo modo chiunque può ripubblicare l'e-book e collaborare alla miglior diffusione di un istituto concepito per essere uno strumento di difesa dei deboli contro i poteri forti: la Guida è stata già ripubblicata dall'ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Alberto Teso

Ultimo aggiornamento ( Domenica 22 Agosto 2010 16:25 )
 
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